I tempi della Prefettura per l’ordinanza-ingiunzione

lun 29 giugno 2020

Termoli ​Lo strano caso dei trenta giorni e dei novanta giorni

Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
La prefettura di Campobasso ©Termolionline.it
La prefettura di Campobasso ©Termolionline.it

Lo strano caso dei trenta giorni e dei novanta giorni: i tempi della Prefettura per l’ordinanza-ingiunzione. L'Autorità amministrativa (il Prefetto) ha novanta giorni a disposizione per emettere l'ordinanza-ingiunzione, con riferimento a fattispecie previste, punite e proceduralizzate dagli artt. 193, 200 e 203 del Codice stradale (circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e conseguente emissione dell'ordinanza-ingiunzione). Ciò ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (vigente al momento della violazione contestata). Detto termine decorre dalla scadenza di quello di trenta giorni, assegnato all'Ufficio, o Comando, cui apparteneva l'organo accertatore, per la trasmissione degli atti al Prefetto (art. 203 Cds). A stabilirlo sono stati i Giudici della Sez. 2^ civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 21254 del 2009).

Nell’ottobre del 2003, un trasgressore (che non aveva provveduto a pagare, in misura ridotta, una sanzione amministrativa di 655 euro, inflittagli dalla Polizia stradale per avere circolato senza copertura assicurativa), propose opposizione, con ricorso, contro la conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla Prefettura. L'opponente sostenne l'illegittimità del verbale, non avendo gli agenti provveduto a contestargli immediatamente l’infrazione. Ma non solo: eccepì pure la tardività con cui l’Autorità amministrativa aveva emesso il titolo esecutivo, dal momento che - non essendosi proceduto al sequestro dell’autoveicolo per trascorsa flagranza - il termine per l'emissione dell'atto (o del provvedimento di confisca) doveva intendersi ridotto a due mesi dalla ricezione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689 del 1981. Nella contumacia della Prefettura, il provvedimento ordinatorio veniva dichiarato inefficace con sentenza del 22 gennaio 2004 appunto perché emanato oltre i tempi fissati in forza della legge.

In proposito, l’Autorità amministrativa aveva ad osservare che, per non avere la Polizia proceduto al sequestro del veicolo, l'ordinanza-ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa e notificata non entro 60 bensì nel termine di 90 gg. dalla ricezione del rapporto. Ciò per non entrare in conflitto con l'art. 204 C.d.S., modificato con legge n. 340 del 2000. Però, avverso la decisione, la Prefettura ritenne di doversi appellare alla Corte di cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 194 e 203 C.d.s. e degli artt. 22, 23 e 28 della legge n. 689, e contestando la statuizione secondo cui - nel caso di specie – non poteva essere applicato l’art. 28 di quest’ultima quanto piuttosto il termine di 90 gg. previsto dalla legge n. 340 del 2000. La Suprema Corte non ritenne fondata la doglianza perché – nella fattispecie ‘sub judice’ - il Prefetto aveva 90 gg. di tempo per
emettere l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 18 della succitata legge n. 340. Insomma, l’Autorità amministrativa, visto il verbale datato 21 settembre 2002, non avrebbe potuto emettere il proprio titolo ben oltre il termine di 90 gg. prescritto dalla “340” (in data 14 luglio 2003), pur tenendo conto dei 30 concessi per l'istruzione della pratica. Ad avviso del giudicante, detta circostanza non avrebbe potuto non comportare la nullità dell'intero procedimento amministrativo, con la consequenziale invalidità ed inefficacia dei precetti ordinatori ed ingiuntivi contenuti nel titolo esecutivo, che pertanto doveva essere annullato.

CONCLUSIONI - In definitiva, ad avviso del Supremo Collegio, l’Ufficio del Giudice di pace aveva accolto più che correttamente il ricorso in opposizione proposto dal destinatario del verbale redatto dalla Polizia stradale, dichiarando inefficace il provvedimento perché emesso oltre il termine previsto dalla legge. Così decise la Sezione II della Corte di cassazione civile nel 2009 con la sentenza n. 21254.

Claudio de Luca

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