"I misteri del bollo auto"

mer 08 luglio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Bollo auto ©web
Bollo auto ©web

TERMOLI. Il termine entro cui si prescrive il diritto della Regione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Dal 1° di gennaio del 1999 la tassa in questione è stata attribuita alle Regioni che possono modificare l’importo molto limitatamente e non possono, con leggi regionali, prorogare i termini di prescrizione.

La legge finanziaria 2003 diede la possibilità alle Regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002; le Regioni che vi aderirono fecero slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

A sostegno della tesi, secondo cui il condono fiscale della Finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), per aver efficacia nei confronti degli enti locali, reclamava un atto di adesione, si veda la sentenza n. 16990/2003 della Corte di Cassazione. Importante anche la sentenza n. 3658/1997 (depositata il 28 aprile 1997) della Corte di Cassazione, Sezione I civ.,secondo cui il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre anni così come previsto dall' art. 3, del d.l. n. 2/1986 che determinò la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, d.l. n. 953/1982. Secondo un’altra importante sentenza (la n. 311/2003, depositata il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale, è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, c. 2, della l.r. Campania n. 15/2002, che stabilì la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti all’Ente relativamente all'anno 1999. La Corte stabilì che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa, unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia mai sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo che non può definirsi come proprio della Regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" ad esse, ma non "istituita" dalle stesse. La trascrizione non pone una presunzione assoluta ma solo una relativa della titolarità del veicolo, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa (sentenza n. 164/1993, depositata il 15 aprile 1993, della Corte Costituzionale).

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge Finanziaria 2003), concesse la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale, a condizione però che vi aderissero le Regioni, per cui fino all'anno 2002 c'era la possibilità che l'ente avesse prorogato i termini di due anni. L' art. 13 contiene una previsione destinata a rimanere nel tempo nell'ordinamento locale: il legislatore, infatti, non ha previsto termini di scadenza né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale. Ciò premesso bisogna controllare se la propria Regione abbia aderito e quali anni siano stati condonati. In linea generale hanno aderito le Regioni di destra e non quelle di sinistra. Se non c'e' adesione al condono la prescrizione rimane di tre anni. Dubbia inoltre è la costituzionalità di tale norma, che dando la possibilità di scelta alle Regioni ha avvantaggiato cittadini residenti in un determinato territorio a discapito di altri, in barba al principio generale per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Purtroppo non c'è da meravigliarsi perché - in materia di entrate erariali - ne succedono di tutti i colori.

A mo’ di esempio, si dirà che la Regione Campania non può usufruire della proroga dei termini del condono, non avendo posto in essere alcun atto di adesione L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che, se dai conteggi di tariffa vi sia un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4; per eccesso se tale cifra fosse pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21. Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto.

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO SANZIONE (in % della tassa) 30 giorni dalla scadenza 3,75 1 anno 6.

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione