Il primo bollo dell'auto nuova

lun 13 luglio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
5min
Bollo ©Web
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Quando si sia acquistato un’auto usata, occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui sia avvenuta per il tràmite di un commerciante. Nel primo caso, bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo. Perciò occorre pagare entro i termini entro cui avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine fosse scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricadrebbe sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio).

Per esempio, se il bollo fosse scaduto a dicembre 2001 (e quindi sarebbe stato da rinnovare entro gennaio 2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2002, l’acquirente avrebbe dovuto solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2003 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al dicembre 2003. Nel caso, invece, di un acquisto da un commerciante di veicoli, se il bollo fosse ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo fosse scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

Il primo bollo per l’auto nuova deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però l’acquisto fosse avvenuto negli ultimi 10 gg. del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade in giornata festiva o di sabato, la scadenza sarebbe spostata al primo giorno feriale successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione dev’essere pagato per intero, anche nel caso-limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della Motorizzazione. Per le auto acquistate usate da un rivenditore vale la data di autentica notarile dell'atto di vendita. Per es., per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi del 2002, le scadenze sarebbero differenziate a seconda che la potenza dell’auto fosse fino a 35 KW oppure superiore. Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli costruiti da almeno 30 anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza dovere presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto 20 anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi sia stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge, la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla Federazione motociclistica italiana. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998); 2) quando si sia acquistato un’auto usata, occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli. Nel primo caso, bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo. Perciò occorre pagare entro i termini entro cui avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine fosse scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricadrebbe sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto.

Claudio de Luca

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