Il danno da pallonata in condominio

lun 27 luglio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Il danno da pallonata in condominio ©http://www.milanosanbabila.it/piu-sereni-la-responsabilita-civile-della-famiglia/
Il danno da pallonata in condominio ©http://www.milanosanbabila.it/piu-sereni-la-responsabilita-civile-della-famiglia/

La prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dall’art. 28 della legge n. 689/1981:”Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Quindi, per appurare se la sanzione sia prescritta, o meno, occorre calcolare 5 anni dal sì in cui sia stata commessa la violazione od eventualmente dalla data successiva in cui ebbe ad essere notificato l’accertamento della violazione, tenuto conto che la notificazione del processo verbale interrompe il decorso della prescrizione e fa decorrere un altro quinquennio).

La data d’iscrizione a ruolo è invece assolutamente irrilevante perché non ha effetti interruttivi della prescrizione. Il ruolo, infatti, non è un atto destinato a comunicare al debitore la volontà di riscuotere il crèdito (art. 2043 C.c., che elenca gli atti capaci di interrompere la prescrizione). Tale funzione è riservata, invece, alla cartella. In definitiva il crèdito è prescritto quando siano trascorsi ben oltre 5 anni; e, per ricorrere al Giudice di pace, non è necessario il patrocinio di un avvocato, visto il ténue valore della causa (art. 82 C.p.c.):”Davanti al G.d.p. le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause in cui il valore non ecceda i 516,46 euro”.

Sempre restando in tema, l’art. 86 del dPR n. 602/1973 autorizza l’agente della riscossione a disporre il fermo amministrativo di autoveicoli una volta che sia inutilmente decorso il termine di 60 gg. dalla notificazione della cartella. Dal che si deduce che la notificazione, ed il decorso del termine assegnato per l’adempimento, sono ambedue presupposti indispensabili per la successiva adozione del provvedimento di autotutela cautelare. La premessa è necessaria per concludere che è illegittimo (nella sostanza, totalmente “campato in aria”) il fermo (e relativo preavviso) non preceduto dalla notificazione della cartella. Diverso è il ragionamento quando la cartella sia stata notificata.

Se è trascorso tempo tra la formale consegna e l’esercizio del diritto di credito, non vi ha dubbio che, in carenza di atti interruttivi, il credito si prescrivi quando siano decorsi 5 anni ( art. 28, legge n. 689/1981, richiamato dall’art. 209 Cds). Però, al creditore, non è vietato far valere un credito prescritto; anzi, costituisce ònere del debitore di eccepire la prescrizione (art. 2938 C.c.:”Il Giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”). Insomma sarebbe irrilevante che la cartella - ove regolarmente notificata – non sia stata mai impugnata. Contro di essa l’intimato può sempre esperire l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 C.p.c. (Corte di cassazione, n. 2819/2006), trattandosi di azione non soggetta a termini perentori di prescrizione o di decadenza.

Con tale opposizione - da proporre al Giudice di pace – il lettore può eccepire sia la prescrizione sia i vizi formali della cartella (fra cui il difetto di motivazione, connesso all’incertezza della violazione per cui sia stata iscritta a ruolo la sanzione). Se il lettore si oppone all’esecuzione, deve citare in giudizio sia l’ente, che ha iscritto a ruolo la sanzione, sia l’agente della riscossione che ha disposto il fermo, trattandosi, infatti, di ‘litisconsorzio necessario’ (Cassazione, n. 24154/2007). ‘Dulcis in fundo’, se in un condominio, il Regolamento permette di posteggiare un’auto nel cortile, quando quest’ultima venga danneggiata da un altro autoveicolo, l’assicurazione risponde o meno?

Il quesito riguarda due principi fondamentali: il diritto del danneggiato, incolpevole, ad ottenere il pieno risarcimento del danno subito e l’obbligo della persona responsabile, per fatto proprio o per l’azione di un soggetto di cui debba rispondere (ad es. di un figlio minore), di risarcire il danno causato. Se il danneggiamento dell’auto in sosta è stato provocato dalla circolazione di un altro veicolo a motore, soggetto all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l’ònere del risarcimento è sostenuto dalla Compagnia di assicurazione che ha prestato tale copertura. Infatti le condizioni generali di contratto normalmente adottate prevedono che l’assicurazione copra anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private. Per ciò stesso il danno causato da pallonate o da altri oggetti deve essere risarcito dal soggetto responsabile di tali eventi e, eventualmente, da una Compagnia di assicurazioni impegnatasi – per contratto – a sollevare il responsabile dall’ònere del risarcimento.

Claudio de Luca.

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