Coperture assicurative dopo il decreto Cura Italia

lun 03 agosto 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it

A causa dell’emergenza-coronavirus, il decreto ‘Cura Italia’ ha introdotto diverse misure che hanno comportato novità per le assicurazioni di auto e di moto. Com’è noto, senza una copertura attiva per coprire i danni per la responsabilità civile, non è possibile circolare e sostare con il veicolo su strade pubbliche (o aperte al pubblico); ed il veicolo non assicurato va custodito in un box privato.

La più importante novità inserita nel decreto dal Governo ha previsto un mese di pròroga per le polizze; cosicché il periodo di tolleranza che le Compagnie devono applicare ne rimane raddoppiato. Nella sostanza, seppure l’assicurazione fosse scaduta, resta valida la copertura attivata; e la finestra di validità risulta raddoppiata. La normativa vigente stabilisce di norma un periodo di tolleranza delle assicurazioni per auto e per moto di 15 gg. Durante questo periodo, è possibile continuare a circolare anche se l’assicurazione è scaduta e, in caso di incidente, l’auto o la moto saranno comunque protette dalle tutele garantite dal contratto sottoscritto. Resta confermato, inoltre, l’obbligo per le Compagnie di avvisare il proprio cliente della scadenza della polizza con almeno 30 giorni d’anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto. Dopo questa data, grazie al periodo di tolleranza, si potrà contare su di un altro mese di copertura invece che sui canonici 15 giorni di tolleranza. L’estensione della proroga della copertura assicurativa è stata valida esclusivamente fino al prossimo 31 luglio 2020. A partire dal mese di agosto, quindi, salvo ulteriori proroghe in successivi decreti, si tornerà ai 15 giorni di prima.

L’utilizzo delle telecamere per scovare le auto senza revisione o assicurazione. Rimanendo in tema, quando è legittimo l’utilizzo di telecamere per accertare le violazioni di revisione scaduta o RC auto assente? Il caso di specie offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli operatori di polizia. Lo ha ribadito la Prefettura di Napoli con una recente circolare. L’accertamento delle violazioni agli artt. 80 e 193 Cds viene spesso attivato con l’ausilio di strumenti elettronici ed in particolare con l’utilizzo di telecamere munite di sistema di lettura targhe dei veicoli in transito. Non essendo al momento disponibili dispositivi omologati per il controllo della revisione e della mancata copertura assicurativa non è ancora possibile installare dispositivi di controllo completamente automatici. Per questo motivo gli organi di polizia stradale sono costretti ad utilizzare le telecamere fisse e portatili munite di sistemi “ocr” come taccuini elettronici, ovvero semplici ausili all’attività di accertamento della pattuglia; ma in alcuni casi si sono registrati degli abusi e per questo motivo anche il Viminale è intervenuto evidenziando le indicazioni ribadite dalla Prefettura di Napoli. Per il controllo stradale effettuato con la presenza degli operatori risulta necessario che il transito del veicolo irregolare sia stato accertato sul posto direttamente dalla pattuglia, oppure che la stessa sia stata impossibilitata a fermare il trasgressore; è il caso per esempio della pattuglia impegnata in altra attività o in situazioni analoghe e contingenti che però dovranno sempre essere descritte dettagliatamente nel verbale. Ma nel caso della mancata copertura assicurativa non sarà possibile giustificare l’omessa contestazione immediata ai sensi dell’art. 193/4°-quinquies perché questo articolato è riferibile solo agli impianti omologati per l’uso completamente automatico.

Pertanto risulta corretto affermare che: “Gli organi di Polizia stradale possono utilizzare qualsiasi varco lettura targhe fisso o mobile per contestare immediatamente violazioni in materia di revisione o mancata copertura assicurativa. Ma per l’accertamento automatico o differito servono strumenti omologati o situazioni contingenti che giustificano la mancata contestazione immediata, altrimenti gli stessi risultano illegittimi” (Circolare n. 38975 del 06.02.2020).

Claudio de Luca

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