Altre modifiche al Codice della Strada: scopriamole

lun 14 settembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Chicche dal Codice della strada ©Termolionline.it
Chicche dal Codice della strada ©Termolionline.it

Nell'ambito della classificazione delle strade sarà aggiunta la strada urbana ciclabile, definita come strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi. All'art. 3, c. 1, Cds sono inserite le definizioni di corsia ciclabile e di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile viene definita come parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia; è ad uso promiscuo ed idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.

Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che vi circolano. Le norme del codice della strada che contengono prescrizioni su come devono procedere i ciclisti (ovvero su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, e sempre su unica fila fuori dai centri abitati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro) non si applicheranno sulle strade urbane ciclabili. I velocipedi dovranno transitare sulle piste loro riservate (ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono), salvo il divieto per particolari categorie di essi. Sulle strade urbane di quartiere, sulle strade urbane ciclabili, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, potrà essere disposto - con ordinanza - che i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. I conducenti dei veicoli a motore avranno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio ed ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Ciò comporterà per gli enti proprietari o concessionari delle strade l'obbligo di conformare la segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge-semplificazioni.

Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista. Per quanto concerne i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (art. 85 Cds) o a servizio di piazza (art. 86) o a servizio di linea per trasporto di persone (art. 87), il Ministro delle infrastrutture individuerà, con proprio decreto, i veicoli soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. Il documento unico di circolazione viene differito dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Questi i termini entro cui deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Scatta pure la normativa-anti dieselgate messa a punto dalla Unione Europea per rendere significativamente più severi i controlli in fase di omologazione del nuovi modelli di auto. E, soprattutto, per poter effettuare controlli a campione anche nella successiva vita produttiva del veicolo, in modo da avere la garanzia della conformità dei mezzi in circolazione.

La Commissione avrà il potere di imporre ai singoli Paesi i test delle auto già omologate per verificare che esse rispondano ai parametri e ai valori registrati in fase di rilascio della prima certificazione. E proprio per funzionare da deterrente nei confronti delle Case che volessero ancora ricorrere a software 'nascosti' la Ue ha fissato sanzioni che possono arrivare a 30mila euro per ogni auto venduta valutata irregolare. Secondo la Commissione, saranno tre le aree su cui si concentreranno i controlli. Oltre a quelli a campione (almeno 1 vettura ogni 40.000), la Commissione europea potrà anche controllare gli organismi di verifica e di approvazione dei singoli Stati e avviare campagne di richiamo a livello dell'Ue. E imporre anche sanzioni se un Paese dell'Unione non dovesse intraprendere azioni contro i produttori in caso di comprovata violazione delle regole. Poiché è previsto che la Commissione possa eseguire controlli in proprio; e, allo scopo, sono in fase di completamento due laboratori gestiti direttamente, che hanno comportato un investimento di 7 milioni di euro.

Claudio de Luca

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