Autoveicoli: Covid e nuove scadenze

lun 12 ottobre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
bollo auto ©Web
bollo auto ©Web

L'emergenza ha fatto slittare diverse scadenze relative agli autoveicoli (revisioni, patenti, assicurazioni e ‘bolli’). In particolare (decreto ‘Cura Italia’) è stata prorogata - ad ottobre 2020 - la scadenza delle operazioni previste entro luglio 2020. Sono esentati dal pagamento del ‘bollo’ anche i proprietari di auto elettriche che non dovranno versare la tassa fino al 5° anno dopo l'acquisto della vettura. Anche i proprietari di auto ibride, acquistate nel corso del 2019, potranno beneficiare di esenzioni da 3 a 5 anni. Per chi, invece, possiede auto-Gpl è prevista una riduzione dell'importo pari al 25% del totale, a patto che siano rispettate le direttive-Cee in materia di emissioni inquinanti. Pure l'U.e. ha emanato un provvedimento di proroga per la scadenza delle revisioni (estesa ai veicoli con operazioni in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto la possibilità di circolare regolarmente sul territorio per 7 mesi oltre i termini inizialmente previsti).

In Italia, le Regioni che hanno sospeso il pagamento sono state Campania, Calabria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Anche i soggetti disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge n. 104, così come i titolari di automobili che hanno specifiche motorizzazioni, sono esentati dal pagamento del ‘bollo’. Attenzione però alla doppia scadenza Europa/Italia perché, ad es., se la revisione è scaduta a febbraio, nell'Ue si potrà circolare fino al 30 settembre, in Italia fino ad ottobre. Di contro, in Europa le vetture con revisione scaduta ad agosto 2020 possono circolare fino a marzo 2021. La proroga concessa nel nostro Paese sposta in avanti anche la successiva scadenza da ricordare: la revisione andrà effettuata lo stesso mese, due anni dopo; ovvero, se la revisione 2020 scadeva a marzo 2020 - ma per via della proroga essa viene effettuata ad ottobre 2020 -, il successivo controllo andrà effettuato ad ottobre 2022; l'anno successivo per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9, per le autovetture adibite al servizio-taxi, n.c.c., per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg.

Anche la validità delle patenti-auto è stata prorogata, in caso di scadenza intercorsa nel periodo di ‘lockdown’: la circolare del 19032020 ha reso valide fino al 31 agosto scorso le patenti di guida, italiane o rilasciate da uno Stato U.e., il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia scadute dal 31 gennaio 2020. In caso di scadenza della polizza assicurativa obbligatoria, la novità riguarda l'estensione da 15 a 30 gg. per la validità della vecchia Rc-auto. Questo periodo di copertura più ampio riguarda le assicurazioni in scadenza fino al 31 luglio 2020, anche nel caso in cui la polizza assicurativa annuale venga pagata a rate. Il bollo è una tassa che si paga per il possesso dei veicoli ed è di competenza delle Regioni, che possono stabilire regole proprie. Questo comporta che ogni Regione ha deciso in modo autonomo eventuali proroghe per il pagamento: in Lombardia e in Sicilia c'è tempo fino al 31 ottobre per pagare il bollo scaduto tra l'8 marzo e il 30 settembre.

Tornando alla data del 30 settembre ed alle proroghe previste, ci sono Regioni dove sinora gli automobilisti che non hanno pagato la tassa devono provvedervi. Ogni Regione d’Italia ha una sua disciplina per quanto riguarda la sospensione dei versamenti. Ecco alcuni esempi: in Sicilia, per tutti i bolli scaduti da marzo a ottobre,il pagamento slitta alla fine dell’anno; in Lombardia, il bollo scaduto da marzo al 30 settembre deve essere pagato entro la fine di ottobre; in Lazio, Toscana, Calabria e Veneto, la proroga è già terminata da tempo; in Campania ed Umbria invece è necessario pagare il bollo scaduto nei mesi scorsi entro e non oltre il 30 settembre 2020. Chi non paga entro la scadenza, ordinaria o prorogata, deve versare anche le sanzioni previste dalla Legge, ovvero le seguenti maggiorazioni: +0,1% entro 15 giorni dalla scadenza; +1,5% dal 16° al 30° giorno; +1,67% dal 31° al 90° giorno; +3,75% dal 91° giorno fino a un anno; +30% dell’importo e interessi dello 0,5% ogni sei mesi di ritardo aggiuntivo.

Claudio de Luca

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