​Veicoli in circolazione nei centri urbani che potrebbero causare danni alla salute

lun 09 novembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Inquinamento acustico ©Rinnovabili.it
Inquinamento acustico ©Rinnovabili.it

Dopo gli interventi programmati sia contro l’inquinamento acustico in generale che contro quello nei luoghi di lavoro, l’attenzione del legislatore si è posata sugli aspetti locali del fenomeno-rumore, rivolgendosi, tra gli altri, a quelli generati dai veicoli in circolazione nei centri urbani, piccoli e grandi, che - sul lungo periodo - potrebbero causare danni alla salute. Contro tale pericolo (ed in attuazione della Direttiva CEE n. 2004/49/Ce) fu emanato il dlgs n. 194/2005, i cui contenuti rimangono incentrati proprio sulla determinazione a perseguire la corretta gestione del rumore ambientale.

La novità assoluta è rappresentata dal fatto che – per la prima volta - viene equiparato in un testo normativo assieme ai suoni, considerati peggiorativi delle relazioni umane, pure il fastidio, vale a dire quel rumore di fondo, non rilevabile tecnicamente con le tradizionali strumentazioni.

Se il rumore può causare effetti negativi per la salute umana, il fastidio (come definito nello stesso decreto) è l’entità del rumore che non arreca danni alla salute, ma che può comunque risultare sgradevole a più persone. Il decreto esclude dal proprio campo di applicazione tutti i rumori generati da attività domestiche; quelli percepibili nei luoghi di lavoro o a bordo di mezzi di trasporto; quello generato nei luoghi riservati alle attività militari. Trattasi di campi di regolamentazione distinti, atteso che esiste, già da oltre 10 anni, un compendio di norme ‘ad hoc’, poste a tutela dei cittadini. Quindi, l’oggetto del dlgs n. 194/2005 è il rumore generato dalle vie di comunicazione, dagli aeroporti, dalle strade, dalle ferrovie e da ogni
altra attività di trasporto.

Entro il 30 giugno del 2007, l’Autorità, individuata da ciascuna Regione (o Provincia autonoma), avrebbe dovuto elaborare una mappatura acustica degli agglomerati urbani con popolazione superiore ai 250mila abitanti, mentre le società e gli enti gestori di pubblici servizi di trasporto (o delle relative infrastrutture) dovevano realizzare la mappatura acustica degli assi stradali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli l’anno; quella delle linee ferroviarie utilizzate da più di 60mila convogli l’anno; quella dei principali aeroporti. Le mappe, di poi trasmesse alle Regioni, debbono essere aggiornate ogni quinquennio per servire a predisporre particolari e mirate azioni anti-rumore. Ulteriore novità era rappresentata dall’introduzione nel
sistema delle misure di particolari “descrittori” per definire il livello complessivo di rumore nelle 3 fasce orarie (dalle 06 alle 20, dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 06), nonché per misurare i disturbi provocati al sonno dall’inquinamento acustico.

In particolare, la fascia oraria tra le 20 e le 22 è stata introdotta dal decreto in esame proprio per monitorare, in modo completo, le emissioni di suoni dannosi percepiti nel corso della giornata. I piani d’azione, che gli enti preposti debbono elaborare, hanno da contenere – obbligatoriamente – le misure anti-rumore in atto e quelle progettate o in corso di preparazione, in uno con le strategie concordate sul lungo periodo e con gli interventi pianificati dalle pubbliche Autorità per il prossimo quinquennio.

Queste misure debbono comprendere iniziative per la pianificazione del traffico ed accorgimenti tecnici per la riduzione della propagazione sonora nonché misure di incentivazione – pure economica – per la riduzione delle emissioni dannose. I piani d’azione debbono pure recare stime puntuali sulla riduzione del numero di persone danneggiate.

Sono state previste pesanti sanzioni per le società e per gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto che non rispettassero le scadenze previste. Ciascun mese di ritardo può costare sino a 180mila euro. Ma tutto ciò posto, come si è comportata la benemerita Regione Molise? Si è uniformata alle norme contenute nel decreto delegato, atteso che le mappature acustiche, ed i piani di azione introdotti dalla Direttiva Ue, dovevano poi essere integrate (e coordinati) con gli eventuali piani d risanamento acustico già adottati in attuazione di tali indicazioni normative? Sarebbe anche giusto sapere cosa abbia predisposto al riguardo l’Enas di Campobasso.

Claudio de Luca

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