Tutto sui passi carrabili nei Comuni

lun 16 novembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Un passo carrabile ©immobiliarebuonofiglio.it
Un passo carrabile ©immobiliarebuonofiglio.it

Un passo carraio si misura moltiplicando la sua larghezza utile per la profondità convenzionale di un metro. La misura si assume in mq., perché il canone per l’occupazione di spazio pubblico si riferisce a superfici. E’ il Comune a svolgerne il censimento. Il personale fa la misurazione e li classifica. Nel caso di più proprietari di uno stesso passo carrabile, la richiesta di pagamento è inviata ad uno solo dei proprietari, scelto con criterio combinato (vicinanza, ordine alfabetico, ecc.). Tutti i proprietari elencati sono tenuti, in solido, al pagamento del canone, come previsto dal Regolamento. Le eventuali sanzioni per mancato saldo sono a carico di tutti i proprietari e non solo di quello scelto per il recapito del bollettino. Il numero sul cartello è importante perché identifica quel passo carraio e non altri. L’esposizione di un cartello con un numero che non si riferisca al passo su cui è montato viene sanzionata.

Sono soggetti a pagamento pure quelli aperti su strade vicinali pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito. Una strada privata ad uso pubblico non è di proprietà di un Comune, ma è soggetta all'uso pubblico. Essa rimane di proprietà di privati, ma è evidente che vi si svolga un pubblico transito. Ne deriva che i passi carrai posti lungo queste strade ricadono nella stessa normativa riferita all’area pubblica. I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrai, hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione agli uffici del Comune di qualsiasi variazione della titolarità dell’immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione. I passi carrai sono menzionati nell’art. 22 Cds (“devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” (c. 3), con rinvio al Reg. di es. per quanto concerne le modalità di apprestamento e di manutenzione. L’art. 3 li definisce “accessi ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli“.

Dunque, la loro funzione è quella di consentire il passaggio di ogni tipo di veicolo. La loro caratterizzazione è, infine, completata dall’art. 44, dlgs n. 507/1993, che individua due tipologie: 1) i passi caratterizzati da manufatti; 2) quelli costituiti da semplici accessi. Ne consegue che, dal punto di vista tributario, sono da prendere in considerazione soltanto quelli generalmente costituiti da listoni di pietra, od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica al piano stradale atta a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale. A margine, ci sono gli accessi carrabili, vale a dire quei varchi che, pur assolvendo alla medesima funzione dei passi, sono posti al livello della strada, in carenza di “un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico antistante“.

Quando si tratti della cosiddetta tipologia a raso, il riferimento va a quelli che si aprono direttamente su suolo pubblico. Ne deriva che occorrerà determinare, con strisce gialle ed a titolo oneroso, la riserva di spazio occorrente al richiedente per il libero accesso alla proprietà laterale, autorizzando – altresì – con atto specifico, l’esposizione del cartello segnaletico che deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato su supporto di alluminio, piano di spessore 15/10, avere 4 fori agli angoli, smussati (art. 82 Reg.); b) avere la superficie anteriore costituita da pellicola rifrangente di classe I, marcata 7 anni, per garantire la percepibilità e la leggibilità del segnale, sia di giorno che di notte ( art. 79); c) avere dimensioni normali di 45x25; d) riportare, nella parte alta del segnale, l’indicazione dell’ente proprietario della strada; e) indicare nella parte inferiore il numero progressivo dell’autorizzazione e l’anno del rilascio, nell’intesa che la mancata indicazione dell’ente proprietario e degli estremi dell’autorizzazione (così come l’utilizzo di segnali difformi) comporti l’inefficacia del divieto di sosta. Per tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio comunale istruttore deve chiedere il parere favorevole dell’Ufficio tecnico e della Polizia locale.

Claudio de Luca

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