La pubblicità tramite veicoli

lun 23 novembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Vele pubblicitarie ©adhocpubblicita.it
Vele pubblicitarie ©adhocpubblicita.it

Spesso, da parte delle aziende, vengono utilizzati autoveicoli ad uso speciale, peraltro definiti dalla disciplina per la circolazione stradale (e dal relativo regolamento): “auto pubblicitarie”. Si tratta di automezzi che servono alla effettuazione della propaganda in sede fissa, come tali assoggettati alla necessaria autorizzazione per la collocazione degli impianti di ‘rèclame’ su di una strada o in vista di essa. Naturalmente l’accertamento di eventuali violazioni non è mai semplice, al punto che - quasi sempre – esso finisce per diventare oggetto di un difficile contenzioso nel corso di cui il ricorrente tenta di dimostrare la tesi che, trattandosi di ‘rèclame’ a mezzo di un veicolo (in conto proprio), non è richiesta alcuna autorizzazione. Gli interessi in gioco sono rilevanti al punto che l’esito dei ricorsi diventa incerto, ragion per cui diventa conveniente - da parte delle società che offrono il servizio - tentare di aggirare le norme parlando di locazioni di veicoli senza conducente (del tutto fittizie), in modo da fare apparire che il pubblicizzato, tramite il veicolo noleggiato, diverso da un’autovettura, fa propaganda in conto proprio senza l’intervento di terzi. La norma di riferimento principale è costituita dal Codice della disciplina stradale e dal suo regolamento di attuazione.

Entrambi i testi citati, quello principale e quello di dettaglio, vietano la pubblicità in conto terzi, a titolo oneroso, effettuata con veicoli, ammettendo solo quella che si mantiene nei limiti dell’art. 57 Reg., fermo restando il limite di sporgenza di tre centimetri rispetto alla superficie del mezzo su cui il tràmite pubblicitario è apposto (sempre nei limiti dell’art. 61). Quindi, la pubblicità (non luminosa) per conto terzi è consentita, ma solo sui mezzi adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui taxi, purché secondo i limiti imposti dal regolamento. Inoltre, per la pubblicità in sede fissa è richiesta preventiva autorizzazione. Se il caso riguardasse le cosiddette “vele pubblicitarie”, ossia quei veicoli dotati di apposite strutture per la collocazione dei testi di propaganda direttamente, questi devono essere immatricolati “ad uso speciale”; e, di solito, proprio al fine di eludere le disposizioni dell’art. 57 Cds, sono destinati al noleggio senza conducente e locati alla ditta da pubblicizzare, in modo da far apparire che il messaggio non è realizzata in conto terzi e non a titolo oneroso, ma dallo stesso pubblicizzato che si serve del veicolo di cui è un semplice locatario. Si tratta delle auto predisposte ‘ad hoc’, provviste di carrozzeria apposita, che non deve consentire altri usi ed in cui le cose trasportate non devono abbandonare mai il veicolo, secondo la definizione dell’art. 203 del Regolamento di attuazione (in relazione all’art. 54, c. 2, Cds).

Tutto ciò posto, appare evidente che un veicolo che lanci pubblicità, se lasciato in sosta (soprattutto per periodi prolungati), in pratica non si differenzia dal classico cartello di propaganda e quindi deve rispettare le regole previste per gli impianti fissi; diversamente diverrebbe un metodo per eludere le norme che tutelano la sicurezza della circolazione. Ciò può essere dimostrato attraverso un preciso e dettagliato rapporto delle Forze dell’ordine in cui siano allegate le prove fotografiche da produrre in giudizio. Se la citata procedura viene eseguita, verrebbe documentata, in un atto facente fede, la circostanza della permanenza - nello stesso luogo e per lunghi periodi - del veicolo adibito a mezzo di pubblicità, con l’evidente finalità di eludere la normativa tesa a tutelare la sicurezza della circolazione, eludendo nel contempo qualsiasi regolamentazione locale in materia di impianti sottesi alla pubblicità. In sostanza il veicolo in questione rappresenta un tràmite per la propaganda posto lungo la strada, come tale soggetto ad autorizzazione, al pari di ogni altro impianto pubblicitario, quale che sia; e che non si tratta di ‘rèclame’ effettuata in conto proprio a mezzo di veicoli, ex- art. 57 Reg.

Claudio de Luca

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