Corte dei conti, misuratori di velocità e presunti danni erariali

lun 30 novembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Autovelox ©Web
Autovelox ©Web

La Corte dei Conti (sentenza n. 179/2020, sez. 3^, giurisdizionale centrale d'appello) ha accolto l'impugnazione di un Comandante della Polizia locale e dalla sua vice, entrambi condannati, in 1° grado, per danno erariale (con colpa grave) per avere differito il recupero di importi pecuniari potenzialmente derivabili dall’esercizio di una postazione-autovelox installata in una tangenziale. I due ufficiali temevano che le procedure sarebbero potute risultare prive del carattere di legittimità e di affidabilità; ed il loro prudente comportamento era dettato dalla necessità di migliorare il servizio, rimuovendo – con la dilazione - le cause che avrebbero potuto pregiudicarne i fini che l’ente si proponeva. Questi i fatti. Nel Comune di (*) erano state realizzate alcune postazioni per misurare i limiti di velocità. A tale proposito era stato stipulato un contratto di affidamento del servizio ad una Società.

Dopo una fase di esercizio preliminare, al fine di verificare la funzionalità del sistema, gli apparecchi venivano attivati e iniziava la rilevazione. Ma, una volta avviato l'esercizio ordinario, il responsabile dei ‘Berretti bianchi’ riteneva opportuno prolungarne la provvisorietà alla luce di una serie di problematiche riguardanti l'assetto organizzativo del trattamento dei dati, la gestione delle procedure e del contenzioso. La scelta di differire l'avvio, approvata anche dall’Esecutivo comunale, veniva formalizzata con atto di revoca; e, solo dopo che erano state ritenute risolte le criticità riscontrate, il misuratore di velocità veniva definitivamente avviato. Per decisione del Comandante, però, i rilevamenti ‘medio tempore’ non si traducevano in verbali di contestazione sul presupposto che fossero privi del carattere di legittimità e di affidabilità.

Il giudice di prime cure riteneva grave la colpa degli appellanti in quanto la scelta di procrastinare l'avvio ordinario del sistema aveva causato un ingente danno all'erario, impedendo che i rilevamenti delle violazioni dei limiti di velocità, effettuati attraverso un sistema ritenuto efficiente e funzionante nel periodo immediatamente precedente, fossero portati a completamento con l’introito dei relativi ed ingenti proventi. In sede d'appello, però, la condotta dell’ufficiale e della sua vice non veniva ritenuta antigiuridica, avendo – col suo comportamento - impedito il perpetrarsi di violazioni normative, se non di veri e propri abusi, nel procedimento teso alla afflizione di sanzioni correlate ad un sistema non regolare. Un comportamento diligente, dunque, a dire dei Giudici, tanto più perché la conclusione del procedimento avrebbe dato luogo ad un danno all'immagine dell'Ente ed a contestazioni da parte degli utenti.

I rilievi sono stati condivisi dalla Corte dei Conti in sede d'appello. Dagli atti di causa e dalla documentazione versata, infatti, emergevano rilievi inerenti numerose anomalie e criticità tra cui quelle inerenti l'assetto organizzativo ed informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti ‘on line’ nonché dell'inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea. L'emersione di tali carenze, dopo il primo periodo di avviamento del sistema, condusse alle iniziative indicate, tese a rimuovere le problematiche rilevate, che ebbero luogo in epoca successiva al periodo in cui avvennero in rilevamenti in contestazione.

Per la Corte dei Conti non v'è dubbio alcuno che le contravvenzioni riscontrate in tale arco temporale non potessero essere portate ad esecuzione in quanto basate su dati non attendibili e su di una procedura in parte illegittima. Pertanto, il Collegio di seconde cure non ha ritenuto sussistente il contestato elemento soggettivo della colpa grave in quanto la decisione del Comandante (e della sua vice), peraltro condivisa con la Giunta e con gli altri funzionari del Corpo, "non si presenta pretestuosa o immotivata, ma dettata dall'interno di migliorare il servizio, rimuovendo dal procedimento tutte quelle cause che sarebbero andate a detrimento dello stesso".

Claudio de Luca

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