Noleggiatori e tassinari: la guerra a quattro ruote

mar 15 dicembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Noleggiatori e tassinari: la guerra a quattro ruote ©Visit Berlin
Noleggiatori e tassinari: la guerra a quattro ruote ©Visit Berlin

Noleggiatori e tassinari: la guerra a quattro ruote I tassinari sono 40mila; gli autisti che conducono un’auto propria 50mila. Le due categorie si accusano di rubarsi il lavoro.

Quello dei taxi è un servizio pubblico disciplinato da una legge del 1992, secondo cui debbono essere i Comuni a rilasciare i titoli, prefissandone numero ed importo delle tariffe. Il tassista rimane legittimato a caricare il cliente in una zona qualsiasi; può circolare nelle corsie preferenziali nonché accedere nelle zone a traffico limitato. Dal punto di vista fiscale, non è obbligato a rilasciare scontrini. Pure quello del noleggio con conducente è un servizio pubblico. La differenza è quella per cui questi ultimi possono lavorare soltanto su prenotazione, cosicché la corsa deve partire necessariamente dal Comune che ha rilasciato il titolo abilitante. Quando il passeggero scende, il conducente deve rilasciargli lo scontrino fiscale. La legge di riferimento è una legge-quadro, cioè a dire un provvedimento normativo che indica i criteri fondamentali in base a cui la materia di riferimento dovrà essere regolata, successivamente, da leggi regionali e da Regolamenti comunali. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o quello di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente rimane effettuato all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge, di contro, ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Le Regioni esercitano le competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; e, stabiliti i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti, delegano a questi ultimi le funzioni amministrative attuative. I citati enti, nel predisporre la normazione di dettaglio, stabiliscono: il numero ed il tipo dei veicoli da adibire al servizio; le modalità per lo svolgimento; i requisiti e le condizioni per il rilascio dei titoli abilitanti. Le Camere di commercio gestiscono il ruolo dei conducenti di veicoli. Requisito indispensabile per l'iscrizione è il possesso del certificato di abilitazione professionale (art. 80 Cds).

L'accesso avviene previo esame da parte della Commissione regionale che accerta l’idoneità all'esercizio, con particolare riferimento alle conoscenze geografiche e toponomastiche. L’abilitazione viene rilasciata dai Comuni, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà (o la disponibilità in ‘leasing’) del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata. Per l’ncc è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso cui sostare per rimanere a disposizione dell'utenza. Quindi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia attivo un servizio di taxi; le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse. Nei comuni di minori dimensioni, determinati dalla Camera di commercio, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio di ncc siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi. Le norme sopra sintetizzate lasciano comprendere nell’immediato la reale differenza tra i due servizi.

Nella pratica, i tassinari aspettano le persone per strada, occupando stalli di sosta ad essi riservati dal Comune. I noleggiatori con conducente, invece, debbono essere prenotati anticipatamente per affrontare uno specifico itinerario, con l’obbligo di iniziare e di terminare la corsa nella rimessa del comune in cui hanno stabilito la propria sede. Ergo, ipotizzando il caso di Termoli, questi ultimi debbono partire dal ricovero dell’automezzo utilizzato per tornare laddove il viaggio era stato iniziato. Ove mai la corsa di un ncc termolese partisse da Pescara ed avesse termine sempre nel capoluogo abruzzese, essa sarebbe abusiva. E questo è appunto quanto succede nel 90% dei casi; cosicché i noleggiatori finiscono con il fare concorrenza sleale ai taxi di città, utilizzando un titolo amministrativo rilasciato con troppa facilità da tante sprovvedute burocrazie comunali.

Claudio de Luca

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