Pillole su sicurezza e prevenzione: le novità 2022 sui luoghi di lavoro

Istruzioni per l'uso mar 14 giugno 2022

Termoli Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

Attualità di La Redazione
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Pillole su sicurezza e prevenzione: le novità 2022 sui luoghi di lavoro ©https://blog.fenealuil.it/
Pillole su sicurezza e prevenzione: le novità 2022 sui luoghi di lavoro ©https://blog.fenealuil.it/

TERMOLI. Sicurezza sul lavoro, le novità del 2022: concludiamo, momentaneamente questa rubrica, per la pausa estiva, parlando delle ultime novità che interessano la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto fiscale 2022 rafforza la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificando anche il Testo Unico del 2008.

All'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

"Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Cosa cambia?

Cambiano la durata, i contenuti minimi e altri aspetti della formazione obbligatoria, come, per esempio, le modalità della verifica finale di apprendimento per i partecipanti ai corsi. Ma, per sapere come dovranno essere riorganizzate le attività formative, bisogna attendere l’accordo che dovrà essere trovato in sede di Conferenza Stato – Regioni entro il prossimo 30 giugno.

Ulteriori responsabilità vengono affidate al “preposto”, figura che, ora, ciascuna azienda ha l’obbligo di nominare.

(Preposto per la Sicurezza - definizione tratta dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 che lo definisce come:

la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.)

Il preposto per la sicurezza assolve ad una funzione organizzativa negli uffici, nei cantieri, nelle officine, nelle squadre di manutenzione, ecc. e coincide con quei soggetti chiamati ad esempio:

  • capo squadra
  • capo produzione
  • capo linea
  • capo reparto
  • capo turno
  • capo cantiere

Il preposto è investito del “potere di iniziativa”, che permette di attuare il “modello collaborativo”, diretto a garantire sul posto di lavoro la “massima sicurezza possibile” e che gli impone di attivarsi per garantire la sicurezza degli altri lavoratori.

Il preposto, infatti, assume un ruolo di “garanzia” della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.

Nel 2022, le imprese sono chiamate ad aggiornare il ruolo del preposto, c’è una chiara responsabilizzazione di questa che diventa una figura chiave nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza sia in azienda che nell’esecuzione di lavori in appalto, evidenziando l’introduzione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di individuare il preposto. Nel caso di inosservanza di questa disposizione, si rischiano sanzioni pesantissime.

Altra importante novità e che, nell’immediato, interessa alle imprese: l’estensione dell’azione di vigilanza su tutte le attività economiche all’Ispettorato del Lavoro

L'Ispettorato del Lavoro fa facoltà di vigilanza, con l'Asrem, su tutte le attività.

“I controlli dell’Ispettorato sull’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza erano prima limitati ai cantieri edili. Il Decreto prevede, invece, che le attività di vigilanza in tutti i settori siano promosse e coordinate, sul piano operativo, da Ispettorato del Lavoro e Asl”.

 “All’Ispettorato deve essere altresì comunicato preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali; se la comunicazione è omessa o ritardata, viene applicata una sanzione amministrativa dai 500 ai 2.500 euro. L’obiettivo è contrastare forme di elusione nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale”.

Il consiglio alle imprese: “Chiarire ogni dubbio. Verificare la ‘conformità’ alle norme in vigore per mettersi, se necessario, in regola e non correre rischi. La sicurezza sul lavoro è una priorità”.

Grazie a tutti per l’interesse dimostra e buona estate. Appuntamento a settembre... ma ricordate che la sicurezza e la prevenzione non vanno mai in ferie.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

In precedenza:

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco;

Estintori;

Elettricità;

Infortuni domestici.

Le cadute.

Le campagne di sensibilizzazione.

Sicurezza e prevenzione - parte 1

Sicurezza e prevenzione - parte 2

Piani di emergenza ed evacuazione.

I videoterminali.

Gli obblighi del lavoratore

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