“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione: il rischio vibrazioni

Istruzioni per l'uso lun 20 febbraio 2023
Attualità di La Redazione
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Rischio vibrazioni ©https://www.omniaconsulenza.eu/
Rischio vibrazioni ©https://www.omniaconsulenza.eu/

TERMOLI. Nono contributo della nuova stagione per la rubrica che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.

“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione ha ora una cadenza quindicinale.

In questa “pillola” parleremo di “vibrazioni":

Nella “pillola” precedente abbiamo visto quali possono essere i danni provocati dal rumore, ma anche le vibrazioni, trasmesse al corpo umano, da apparecchiature o mezzi vibranti (ad esempio da un martellatore, trapano a percussione, seghetti alternativi ecc. attraverso l’impugnatura, oppure da un trattore agricolo o da un carrello elevatore attraverso la seduta) può costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte. Per questo le vibrazioni sono contemplate, quale agente fisico di rischio, dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il d.lgs. 81/2008 (al Titolo VIII, capo III) con la relativa definizione:

Per vibrazioni trasmesse al corpo intero si intendono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (d. lgs. 81/2008, art. 200 comma 1, lettera b).

Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero, principalmente, sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.

Da tenere presente che, anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.

La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

La Direttiva Macchine definisce i requisiti essenziali, in materia di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato.

 Quindi ogni macchinario deve essere progettato e realizzato in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse siano ridotti il più possibile, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di mezzi utili a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute del lavoratore, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero mettono invece a rischio la salute dei lavoratori per l’insorgenza di patologie che riguardano la colonna vertebrale, potrebbero infatti comportare lombalgie e traumi.

Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?

Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal D. Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro valuta e provvede ad effettuare le misure dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il Datore di Lavoro deve quindi valutare le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle che coinvolgono il corpo intero. Nell’ambito degli obblighi (artt. 36 e 37 del D. Lgs.81/2008) il Datore di Lavoro deve formare ed informare i lavoratori a contatto con le vibrazioni in merito ai seguenti aspetti:

valori limite e d’azione;

risultati delle valutazioni e delle misurazioni;

azioni volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi;

 sorveglianza Sanitaria effettuata da parte del Medico Competente aziendale;

procedure di lavoro corrette per ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni.

Inoltre spetta al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI idonei per attenuare il livello di vibrazioni cui sono esposti.

 Quando sono superati i livelli l’azienda deve attuare un programma preventivo di misure tecniche ed organizzative (altri metodi di lavoro, specifiche attrezzature di lavoro, guanti antivibranti, sedili antivibranti, manutenzione, riduzione dei tempi di esposizione, ecc.) volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

La prevenzione efficace del rischio vibrazioni meccaniche è la somma di un insieme di attività: è quindi importante essere consapevoli dei rischi a cui si può essere esposti, conoscere e mettere in pratica i comportamenti di prevenzione più efficaci. La formazione, e in particolare l’addestramento, sono quindi indispensabili per essere in grado di compiere il lavoro in piena sicurezza.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com.

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

Le pubblicazioni precedenti:

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco;

Estintori;

Elettricità;

Infortuni domestici;

Le cadute;

Le campagne di sensibilizzazione;

Sicurezza e prevenzione - parte 1;

Sicurezza e prevenzione - parte 2;

Piani di emergenza ed evacuazione;

I videoterminali,

Gli obblighi del lavoratore;

Le novità 2022 sui luoghi di lavoro;

I giochi per i bambini;

Giochi all'aria aperta;

Sicurezza nelle scuole;

Addobbi e luci di Natale;

Capodanno e botti in sicurezza;

Il caso Legionella;

Lampadine a Led e illuminazione.

Rumore

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