Sicurezza e prevenzione: roghi boschivi e catasto degli incendi

Istruzioni per l'uso lun 03 luglio 2023
Attualità di La Redazione
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Incendio ©Termolionline.it
Incendio ©Termolionline.it

TERMOLI. La concomitanza della campagna elettorale ha consigliato di dilatare i tempi di pubblicazione di alcune rubriche, tra cui quella apprezzata sulla sicurezza e la prevenzione.

Diciassettesimo e ultimo contributo della seconda stagione per la finestra di approfondimento che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l'ha promossa, l'ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone, che di recente è stato protagonista anche in alcune scuole della città proprio per divulgare questi argomenti.

Con la massima sintesi e semplicità possibile, si affrontano argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Incendi boschivi e relativo catasto":

Come ultimo articolo, della seconda serie di appuntamenti, rispondo alla mail inviatami da Luigi che dopo aver letto l’articolo pubblicato da Termolionline «Il Comune adotta il "Catasto degli Incendi Boschivi": tutti i divieti nelle zone percorse dal fuoco», mi ha posto alcune domande.

Che cos'è il catasto incendi?

Il Catasto viene adottato dai Comuni che provvedono a classificare e a vincolare le aree incendiate. L'elenco delle aree incendiate deve essere esposto per trenta giorni all'Albo pretorio comunale, unitamente alla relativa cartografia, per eventuali osservazioni.

Perché realizzare un catasto incendi boschivi?

Il Catasto Incendi Boschivi è lo strumento previsto dalla L. n° 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi integrata e modificata dal D. L. 8 settembre 2021, n. 120) per arginare la piaga degli incendi innescati per perseguire solo interessi specifici.

Poiché non sempre gli incendi boschivi sono causati da eventi naturali, anzi, spesso, purtroppo, sono dolosi, per evitare attività incendiarie a scopo di speculazione edilizia, il legislatore ha inserito nel corpo della legge tassativi vincoli alle attività di godimento e di utilizzazione delle aree percorse dal fuoco.

La stessa legge, infatti, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Buona estate...

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf: associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

Mascherine;

Caduta nei pozzi;

Monossido di carbonio;

Allarme gas;

Sostanze tossiche e velenose;

Acqua;

Fuoco;

Estintori;

Elettricità;

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Le cadute;

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